Piano transizione industria 5.0
Aggiornamento piano transizione industria 5.0
Il recepimento dell’evoluzione da industria 4.0 a 5.0 è attuativo a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 52, serie generale, del 2 marzo 2024, del Dl n. 19/2024 e delle disposizioni attuative del PNRR in esso contenute, con via libera anche al nuovo credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel biennio 2024-2025 in relazione al “Piano transizione 5.0”. La finalità della misura è sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese.
L’agevolazione è disciplinata dall’articolo 38 del decreto legge.
La differenza sostanziale e macroscopica tra “Industria 5.0” e “Industria 4.0” è l’obbligo di prenotazione dei fondi del PNRR che risultano limitati rispetto alla precedente versione 4.0, nonché l’obbligo di una perizia esterna attuata da un ente certificatore terzo, che dovrà certificare l’avvenuto efficientamento energetico del processo produttivo/impianto necessario all’ ottenimento dell’ incentivo. Per fare questo, andrà condotta una campagna di monitoraggio energetico, ante e post-intervento, con l’obbiettivo di fornire evidenza certa della riduzione dei consumi. L’indice percentuale di riduzione dei consumi rilevato dovrà essere maggiore o uguale a quanto dichiarato in fase di presentazione della domanda.”
I prodotti per la climatizzazione, produzione di acqua calda e refrigerata nonché i sistemi di controllo, per rientrare nell’incentivo, devono far parte dell’intero processo produttivo rappresentandone una ”parte accessoria”.
Conseguenza di questo aspetto la certificazione di miglioramento energetico attuata dalla perizia riguarda l’intero processo produttivo non la singola unità o sistema di climatizzazione comprensivo o meno di sistemi di controllo.
Essendo una parte accessoria del processo produttivo, è in ogni caso a discrezione dell’ ente certificatore terzo la valutazione/ inclusione dell’unità asservita all’impianto produttivo nell’ iter del monitoraggio energetico; per tale motivo NON vi sono delle prestazioni minime da rispettare in termini di prestazioni energetiche o la necessità di sistemi di controllo per la gestione da remoto dell’ impianto etc.